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STATUTO

Articolo 1 - Denominazione
E’ costituita l’Associazione per la lotta all’Ictus Cerebrale (A.L.I.Ce.), organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 sotto la denominazione di “Onlus ALICe PIEMONTE”

Articolo 2 - Sede e competenze
L’associazione ha sede in Torino, Via San Domenico 35; il cambio di indirizzo può essere effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Durata
L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea degli associati, osservando le disposizioni del presente Statuto.

Articolo 4 - Finalità e scopi
L’associazione ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato, prestata dagli associati in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, a beneficio delle persone colpite da ictus cerebrale.
A tal fine l’associazione si propone di:

  • promuovere e organizzare, mediante incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi e corsi di formazione sanitaria, un collegamento tra operatori tecnici interessati e pazienti o famigliari allo scopo principale di prevenire o di limitare i danni e le sofferenze causate dall’ictus cerebrale;
  • favorire le iniziative culturali che abbiano come finalità la diffusione delle informazioni atte a migliorare la prevenzione, l’assistenza e la cura dell’ictus cerebrale;
  • stimolare la ricerca scientifica sulle cause e la cura dell’ictus cerebrale;
  • privilegiare la collaborazione con altre associazioni e gruppi scientifici aventi scopi simili;
  • aderire al progetto federativo delle associazioni regionali che abbiano adottato integralmente il presente articolo nel loro statuto;
  • fondare una rivista per la divulgazione delle informazioni, dei consigli e delle novità terapeutiche in tema di malattie carebrovascolari.

A tal fine, l’Associazione si propone la relazione con le istituzioni.
Per l’attuazione del proprio scopo, l’associazione può intraprendere attività commerciali e produttive marginali ai sensi dell’articolo 5, primo comma, lettera g Legge 11 agosto 1991 numero 266 e nel rispetto del Decreto Ministeriale 25 maggio 1995.

Articolo 5 - Patrimonio ed entrare dell’Associazione
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate: 

  • dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione;
  • dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire all’associazione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 6 - Fondatori, soci dell’associazione, soci benemeriti e beneficiari dell’associazione
Sono soci aderenti dell’associazione:

  • I fondatori;
  • I soci dell’associazione;
  • I benemeriti dell’associazione;
  • I beneficiari dell’associazione.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato o non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della associazione stessa.
Sono soci dell’associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.
Sono beneficiari dell’associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’associazione si propone di svolgere.
Sono benemeriti dell’associazione coloro che ne hanno sostenuto l’attività e la valorizzazione con la loro personalità, con la loro frequenza all’Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’Associazione stessa.
Gli Enti di diritto pubblico e privato possono aderire all’associazione e partecipare alla vita associativa in tutte le sue espressioni con un rappresentante formalmente delegato.
In particolare possono aderire all’associazione le associazioni “A.L.I.Ce.” costituitesi o che si verranno a costituire sul territorio della Regione Piemonte.

Articolo 7 - Modalità di adesione
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad accettarne e osservarne statuto e regolamenti.
Le domande di adesione si intendono immediatamente accettate salvo motivata disposizione di rifiuto all’adesione da comunicarsi entro 30 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cura del Consiglio Direttivo.
Verso la disposizione di rifiuto all’adesione è consentito proporre ricorso allo stesso consiglio direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevuta della comunicazione. Il Consiglio direttivo dovrà informare il Consiglio direttivo dell’A.L.I.Ce. Italia del ricordo ricevuto e attenersi alle indicazioni ricevute dalla stessa A.L.I.Ce. Italia in ordine all’eventuale rigetto della domanda di adesione o alla sua disposizione di accettazione.
Le domande di adesione devono in ogni caso essere rettificare dall’assemblea degli associati che si tiene ogni anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.
Non possono tuttavia essere respinte, salva l’osservanza della disposizione di cui al primo comma del presente Statuto, le domande di adesione inoltrate dalle associazioni “A.L.I.Ce.” costituitesi o che si verranno a costituire sul territorio della Regione Piemonte, a condizione che lo statuto delle stesse recepisca integralmente il contenuto del presente statuto e che lo stesso dichiarino di pienamente accettare e condividere le finalità proposte dalla federazione della associazione “A.L.I.Ce. Italia Onlus.”

Articolo 8 - Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, possono partecipare alle iniziative promosse da “A.L.I.Ce. Piemonte” ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Le prestazioni eventualmente fornite dagli associati per “A.L.I.Ce Piemonte” sono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci di “A.L.I.Ce. Piemonte” hanno diritto a:

  • partecipare al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto, alle delibere assembleari, compresa quella per la nomina degli organi dell’associazione;
  • accedere al libro soci ed al libro verbali delle assemblee secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento interno. L’accesso ad altri documenti ed alla corrispondenza deve essere autorizzato dal Presidente, tenuto conto delle norme vigenti;
  • partecipare alla vita associativa e così alle iniziative culturali, scientifiche, formative e sociali promosse dall’associazione;
  • essere prontamente informati sulle iniziative attuate
  • fruire dei servizi realizzati

Tutti i membri di A.L.I.Ce. Piemonte devono:

  • rispettare le norme statutarie, i regolamenti ed i deliberati dell’Assemblea e degli altri organi associativi;
  • diffondere e promuovere gli scopi e l’attività dell’Associazione sul proprio territorio;
  • versare, quando dovuti, i contributi stabiliti nella misura e nei tempi prescritti.

Le associazioni “A.L.I.Ce.” costituitesi o che si verranno a costituire sul territorio della Regione Piemonte che hanno aderito all’associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori concordati con gli organi direttivi di Alice Piemonte e con la federazione nazionale.

Articolo 9 - Recesso ed esclusione dall’associazione
La qualità di socio si acquisisce in seguito all’osservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell’art. 7 del presente statuto rettificate dall’assemblea in sede di riunione annuale per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.
La qualità di socio si perde:

  • per recesso;
  • per esclusione per indegnità;
  • per scioglimento dell’associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata al Presidente ed è immediatamente esecutiva.
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti di colui che, benché invitato per iscritto, non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari nonché ai deliberati degli altri organi associativi. L’esclusione è altresì pronunciata per gravi motivi che rendano comunque incompatibile la condotta dell’associato con la sua appartenenza ad A.L.I.Ce. Piemonte.

Articolo 10 - Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea degli aderenti all’associazione;
  • il presidente del consiglio direttivo;
  • il vice presidente del consiglio direttivo;
  • il consiglio direttivo;
  • il comitato esecutivo, se nominato;
  • il segretario del consiglio direttivo;
  • il tesoriere; le cariche di segretario e tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona;
  • il comitato scientifico, se nominato;
  • il collegio dei revisori dei conti ove l’assemblea deliberi di nominarlo

Articolo 11 - Assemblea
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.
Essa inoltre in sede ordinaria:

  • provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente dello stesso;
    delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
  • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
  • nomina, se necessario, il consiglio dei revisori dei conti;
  • propone al consiglio direttivo una rosa di candidati destinati a comporre il Comitato scientifico;

In sede straordinaria:

  • delibera sulle modifiche al presente statuto;
  • delibera lo scioglimento o la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio ai sensi dell’articolo 23 del presente statuto.

L’assemblea è convocata dal presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno tre consiglieri o dal collegio dei revisori.
L’assemblea deve essere convocata a mezzo lettera semplice o fax o annuncio da pubblicare su un giornale quotidiano della regione almeno otto giorni prima della riunione; nell’avviso dovrà essere anche indicato il giorno per l’eventuale seconda convocazione e l’ordine del giorno delle materie da trattare.
L’assemblea in sede ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione che non può aver luogo lo stesso giorno della prima, con la presenza rispettivamente di un centesimo per l’assemblea ordinaria e di un cinquantesimo per l’assemblea straordinaria.
La delibera dell’assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presa con la presenza e il voto favorevole di tre quarti degli associati.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta, anche se membro del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Revisori; ogni socio non può essere portatore di più di venti deleghe.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da chi verrà designato dall’assemblea stessa.

Articolo 12 - Il consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell’assemblea, da almeno cinque componenti, compresi il presidente, il vicepresidente e il tesoriere che vengono nominati dall’assemblea stessa all’atto della nomina del consiglio.
Il Consiglio direttivo è l’organo amministrativo ed esecutivo dell’Associazione.
I membri del consiglio direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Ove per dimissioni, decadenza o altro impedimento, il numero dei componenti del consiglio si riduca oltre la metà dei membri eletti dall’assemblea, l’intero consiglio decadrà automaticamente e si dovrà procedere ad una nuova nomina. Il Consiglio direttivo convoca l’assemblea, predispone il rendiconto economico-finanziario annuale, attua i programmi indicati dall’assemblea, valuta le richieste di adesione e, se necessario, comunica la disposizione dell’eventuale rifiuto, informa il Consiglio Direttivo dell’A.L.I.Ce. Italia della proposta di ricordo avverso la comunicazione di rifiuto all’adesione, nomina se necessario il comitato esecutivo e nomina il comitato scientifico scegliendo tra i candidati proposti dall’Assemblea degli associati.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevarrà la decisione per cui ha votato il Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, quella per cui ha votato il Vice Presidente.
Dalla nomina a consigliere non consegue nessun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Articolo 13 -  Il presidente
Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione e la straordinaria amministrazione nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il presidente cura la predisposizione del rendiconto da sottoporre per l’approvazione, al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 14 - Il vice presidente
Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

Articolo 15 -  Il comitato esecutivo
Il comitato esecutivo può essere costituito nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da più di sette membri ed è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e da un consigliere designato dal Consiglio direttivo.
Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.
Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.

Articolo 16 - Il segretario del consiglio direttivo
Il segretario, che viene eletto dal Consiglio direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo, e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.
Il segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell’assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all’associazione.

Articolo 17 - Libri dell’associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e dei revisori dei conti nonché il libri degli aderenti all’associazione.

Articolo 18 - Il tesoriere
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto accompagnandolo da idonea relazione contabile.

Articolo 19 - Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti, ove l’assemblea reputi opportuno nominarlo, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per le durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, danno parere sui rendiconti.

Articolo 20 - Il comitato scientifico
Il comitato scientifico, se nominato, è composto da tre membri non necessariamente soci nominati dal Consiglio direttivo su proposta dell’Assemblea degli associati.
Svolge funzioni consultive affiancando il consiglio direttivo in tutte le attività e le manifestazioni scientifiche dell’associazione.

Articolo 21 - Esercizio finanziario e Rendiconto economico finanziario
Gli esercizio dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 Aprile di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deve essere convocata per l’approvazione entro il 30 giugno.
I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 22 - Avanzi di gestione
All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 23 - Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale della sede della associazione su istanza di una delle parti.

Articolo 25 - Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Torino 27 giugno 2008